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Gli attuali impiegati dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del Tesoro che in applicazione della presente legge restino assegnati a ruolo di gruppo B della rispettiva Amministrazione potranno continuare ad esercitare le mansioni di cui sono attualmente investiti.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
