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Gli attuali impiegati dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del Tesoro che in applicazione della presente legge restino assegnati a ruolo di gruppo B della rispettiva Amministrazione potranno continuare ad esercitare le mansioni di cui sono attualmente investiti.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art34 · fonte del testo