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[1]Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli dei gruppi A e B di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge sono ridotti alla meta'. Peraltro nessun funzionario potra' fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione.
[2]Per il conferimento del posti di grado 7° di ispettore per i servizi del tesoro disponibili nella prima attuazione della presente legge l'anzianita', nel grado 8° stabilita dall'articolo 70 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e' ridotta ad un anno.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
