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Nella prima attuazione della presente legge i posti dei ruoli di subalterni degli Uffici del registro e delle Conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle G e H dell'allegato IV, possono essere coperti mediante trasferimento, a domanda, di subalterni di altre Amministrazioni statali, con preferenza per quelle finanziarie e previo parere del Consiglio di amministrazione. Detti subalterni saranno inquadrati nei nuovi ruoli col grado gia' rivestito nel ruolo di provenienza e secondo la rispettiva anzianita' di grado.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art36 · fonte del testo