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[1]Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sara' bandito per la promozione al grado 8° dei ruoli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione e al grado 9° dei ruoli di gruppo B delle Ragionerie delle intendenze di finanza e delle Amministrazioni delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, l'anzianita' normalmente richiesta e' ridotta di due anni.
[2]I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianita' di sei od otto anni a seconda che siano o no provvisti di laurea; coloro invece che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare l'esame di idoneita', saranno collocati secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneita' bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianita' per parteciparvi.
[3]Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria d'esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianita' rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.
[4]I funzionari del ruolo dei chimici delle dogane e del ruolo degli ingegneri delle imposte di fabbricazione promossi con riserva di anzianita', ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7°, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precedano in ruolo.
[5]I posti messi a concorso in base al presente articolo ed eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori, saranno assegnati con l'osservanza delle disposizioni normali.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
