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[1]Per i pubblici concorsi per esami gia' indetti per reclutamenti al grado iniziale nel ruolo di gruppo A della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, in quello di gruppo C dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, e nei ruoli di gruppo B e C delle Ragionerie delle intendenze di finanza, delle Amministrazioni delle imposte dirette delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia scaduto il termine di sei mesi stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facolta' prevista dal citato art. 3 potra' essere esercitata fino a non oltre la meta' dei posti messi a concorso con ciascun bando.

[2]Ai fini del precedente comma detto termine e' prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge qualora scada entro gli indicati due mesi.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art38 · fonte del testo