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Nei riguardi del personale che, a seguito dei giudizi di cui ai precedenti articoli 28 e 29, resti escluso dal collocamento in ruoli di gruppo A, cessa di essere operativa la disposizione di cui all'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
