Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nei primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assunti in servizio, nel limite di un quinto dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata in ciascun ruolo di gruppo B delle annesse tabelle, avventizi di seconda categoria, alle condizioni e col trattamento di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni.
[2]In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovra' effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti di un quinto delle rimanenti vacanze.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
