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[1]Per il personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e' istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato II alla presente legge.

[2]I ruoli del personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle A e B annesse al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle B e C dello stesso allegato II.

[3]In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella A dell'allegato II dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti di grado rispettivamente uguale o superiore nel ruolo di cui alla tabella B dell'allegato medesimo.

[4]Per i poeti di grado 5° la compensazione viene operata con posti di grado 6°.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 12 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art5 · fonte del testo