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[1]I posti di conservatore delle ipoteche delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª sono conferiti o per promozione, a termini dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ai conservatori delle ipoteche delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che gia' rivesta grado pari a quello da conferire e che appartenga:

[2]al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

[3]oppure al gruppo B della stessa amministrazione che sia laureato o transitoriamente considerato di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e sempreche', in quest'ultimo caso, non trovi applicazione il successivo art. 40 della presente legge;

[4]ovvero alla carriera amministrativa del Ministero della finanze o delle Intendenze di finanza.

[5]E' in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo A appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria, che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

[6]I posti vacanti di conservatore delle ipoteche di 5ª classe sono conferiti, mediante esame di concorso, ai funzionari dei ruoli indicati nei precedenti commi che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione dello Stato per almeno otto anni e siano provvisti di laurea oppure considerati transitoriamente di gruppo A a norma del citato art. 193, sempreche' in quest'ultimo caso non trovi applicazione il successivo art. 40 della presente legge.

[7]La composizione della Commissione giudicatrice e le norme per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno fissate nel regolamento.

[8]I posti di conservatore di 1ª classe da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie, non possono superare il numero di due per ogni quattro posti che si rendono vacanti.

[9]I posti di conservatore delle classi 2ª, 3ª e 4ª da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art9 · fonte del testo