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Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, e' soppresso. Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art10 · fonte del testo