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Agli effetti dell'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12, qualora l'anzianita' assoluta degli ufficiali non risulti in armonia con il posto occupato nel ruolo di provenienza o qualora nel ruolo nel quale si effettua il trasferimento i pari grado non siano iscritti secondo la loro anzianita' assoluta, l'anzianita' relativa nel nuovo ruolo e' determinata dal Ministro, sentita la competente commissione di avanzamento, fermo restando l'ordine di precedenza acquisito dagli ufficiali medesimi rispetto ai pari grado gia' appartenenti ai soppressi ruoli.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010
