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E' istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi. La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo. Alla nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali possono concorrere i capi di la classe della categoria portuali, esclusi quelli provenienti dai reclutamenti di sottufficiali effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 11 novembre 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art15 · fonte del testo