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La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo delle direzioni e in ruolo dei servizi, istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e' soppressa. Gli ufficiali gia' appartenenti ai ruoli di cui al primo comma sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detti ruoli, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore e nel ruolo normale del Corpo del genio navale. A parita' di anzianita' assoluta sono iscritti nel ruolo normale prima gli ufficiali provenienti dal ruolo dei comandi navali o delle direzioni.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010
