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Agli effetti della progressione in ciascuna delle carriere del personale non insegnante, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di "insufficiente", nei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianita' di servizio. Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nell'ordine di anzianita', agli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono" e che a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'istituto o della scuola ne siano meritevoli.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art10 · fonte del testo