Provvedimento abrogato dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684.
Abrogato dal 8 gennaio 1975
Provvedimento abrogato dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684.
Abrogato dal 8 gennaio 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975. 421 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le sovvenzioni attribuite alle societa' concessionarie sono soggette a revisione biennale in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti e nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi. Per introiti netti di cui al comma precedente debbono intendersi gli introiti lordi diminuiti delle seguenti spese di traffico limitatamente alle misure percentuali stabilite nelle convenzioni: abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, vitto, servizio, portuali, pubblicita', nonche' spese degli uffici di traffico, con esclusione di quelle relative al personale addetto agli uffici stessi. Ai fini della revisione della sovvenzione, non sara', tenuto conto dei maggiori costi delle manutenzioni e riparazioni di cui al primo comma, con esclusione di lavori di modesta entita' o aventi carattere di assoluta urgenza, eseguite successivamente all'entrata in vigore della presente legge senza che sia stata esperita gara tra ditte idonee preventivamente approvate dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello delle partecipazioni statali. Per la revisione di cui al primo comma, si calcola una franchigia pari alla percentuale dell'1 per cento degli introiti lordi di gestione risultanti dai preventivi finanziari di esercizio delle singole societa' che saranno presi a base per la stipula delle convenzioni. La revisione ha effetto dal biennio successivo al periodo cui si riferisce. La revisione in aumento o in diminuzione viene effettuata solo nel caso in cui la somma algebrica delle variazioni negli introiti lordi, al netto delle spese di traffico, e nei costi indicati nel primo comma superi in valore assoluto l'importo della franchigia e viene riconosciuta soltanto per la parte eccedente detto importo. Le variazioni nei costi del personale, del combustibile e delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie predette, vanno calcolate in base ad indici e coefficienti di ponderazione ed in relazione ad organici, quantita' e percentuali da indicare nelle convenzioni. La prima revisione di cui al presente articolo ha luogo in via straordinaria per il periodo 10 luglio 1962-30 giugno 1963 con effetto dal 1 luglio 1962 e con validita' fino al 31 dicembre 1961. Tale revisione verra' effettuata entro cinque mesi dal 30 giugno 1963, senza applicazione della predetta franchigia dell'1 per cento. La prima revisione in via ordinaria sara' limitata al periodo 1 luglio 1963-31 dicembre 1964, con effetto per Vi biennio 1965-66. Le eventuali variazioni della sovvenzione in aumento o in diminuzione dipendenti dalle revisioni di cui ai commi precedenti sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1974, N. 684
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600~art8 · fonte del testo