Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza ed il controllo affinche' i servizi siano svolti in conformita' della disciplina stabilita nella presente legge e nelle convenzioni. Alle spese necessarie per l'espletamento del predetto compito di vigilanza e di controllo si fa fronte mediante ritenuta del 2 per mille sulle sovvenzioni, da farsi affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;169~art9 · fonte su Normattiva