Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, in relazione alla ritenuta del 5 per mille sui contributi concessi ai cantieri ed agli stabilimenti di costruzioni navali, sono consentite limitatamente alle spese per missioni relative all'espletamento del controllo e della vigilanza ministeriale sui cantieri e stabilimenti medesimi. E' parimenti limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le societa' di navigazione esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono trattenute, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette societa'.

Testo vigente dal 24 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art26 · fonte su Normattiva