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Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 15 agosto 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91~art4 · fonte su Normattiva