Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera b) dell'articolo 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'articolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera b) dell'articolo 12, per il ruolo assistenti tecnici. Il bando di concorso per l'ammissione ai predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo la ripartizione tra le varie specialita', dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio richiesti per le varie specialita'.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010
