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I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1942, numero 924, sono cosi' modificati per il ruolo fisici e per il ruolo assistenti tecnici:

  • a)per il ruolo fisici, aver frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia riconosciuti dal Ministero della difesa;
  • b)per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialita' indicate nel bando, essere in possesso del diploma di perito in costruzioni aeronautiche; aver frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-26;52~art15 · fonte del testo