Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica e' conservato ad esaurimento. Esso sara' inizialmente costituito da tanti posti quanti saranno quelli rimasti occupati nei vari gradi dopo i trasferimenti di cui all'articolo 18. I posti che si renderanno successivamente vacanti saranno portati in diminuzione dell'organico come innanzi risultante, a partire dai gradi iniziali. In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento saranno lasciati vacanti altrettanti posti dei gradi corrispondenti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti del ruolo ad esaurimento avra' luogo ad anzianita'. Detti ufficiali saranno valutati dopo che abbiano compiuto, rispettivamente, cinque anni e diciotto mesi di permanenza nel grado. Il quadro IV della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, e il quadro III della tabella n. 7 annessa alla predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono soppressi.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-26;52~art19 · fonte del testo