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Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei predetti ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado. Tali limitazioni non si applicano nei riguardi degli ufficiali che, in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, avrebbero potuto conseguire promozione con minor periodo di permanenza nel, grado ed il loro avanzamento avverra' applicando le precedenti norme di legge.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-26;52~art24 · fonte del testo