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Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge. Per i colonnelli del ruolo fisici e per i tenenti colonnelli del ruolo assistenti tecnici che, alla data del 1 gennaio 1963, siano a disposizione non e' richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;52~art29 · fonte del testo