Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge. Per i colonnelli del ruolo fisici e per i tenenti colonnelli del ruolo assistenti tecnici che, alla data del 1 gennaio 1963, siano a disposizione non e' richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010
