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Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010
