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Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto. All'onere di lire 100.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo numero 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1962-1963. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;52~art32 · fonte del testo