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Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della, lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresi', le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validita' degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;52~art6 · fonte del testo