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Nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono promossi sotto la stessa data. Nei gradi nei quali si avanza ad anzianita', le promozioni si effettuano nei limiti dei posti disponibili. Per completare il numero delle promozioni a scelta previsto dalla presente legge si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. A tal fine le aliquote degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione sono determinate come indicato nella colonna 6 della tabella annessa alla presente legge. Nel calcolo della nuova aliquota degli ufficiali non ancora valutati sono compresi quelli che per l'anno di entrata in vigore della presente legge siano stati valutati per la prima volta e non siano stati promossi o giudicati non idonei. Le aliquote di cui al comma precedente sono determinate alla data del giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Per i due anni successivi a quello di prima applicazione della presente legge l'aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione e' raddoppiata.
Testo in vigore dal 3 settembre 1962 al 9 ottobre 2010
