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Fino al 31 ottobre 1964 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella annessa per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione. Fino a quando la consistenza numerica dei tenenti colonnelli del ruolo di commissariato non avra' raggiunto quella prevista dal precedente articolo 1 i maggiori non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo commissariato possono essere promossi al compimento del. periodo minimo di attribuzione previsto dall'annessa tabella, indipendentemente dalle condizioni richieste dalla norma transitoria dell'articolo 141 della legge 12 novembre 1055, n. 1137.
Testo in vigore dal 3 settembre 1962 al 9 ottobre 2010
