Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza
Art. 1
La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1 luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1 gennaio 1972 per gli altri gradi.
Testo vigente dal 10 gennaio 1972
