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Dopo effettuate le nomine dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 9, per la prima copertura dei posti ancora eventualmente disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno, possono essere trasferiti a domanda in detti gradi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonche' gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo degli altri ruoli dell'Aeronautica militare che abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero. L'ufficiale trasferito nel ruolo servizi ai sensi del comma precedente non puo' conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. Per la presentazione delle domande deve essere stabilito un termine non superiore a sei mesi dalla data di nomina dei vincitori dei concorsi. Il trasferimento si effettua con il grado e l'anzianita' posseduti nel ruolo di provenienza e deve essere disposto entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-08;233~art10 · fonte del testo