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Alla copertura dell'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957 - 1958 sara' provveduto mediante, riduzione degli stanziamenti del capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-08;233~art18 · fonte del testo