Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. 163 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti:
tolto: a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non piu' in possesso dei requisiti fisici o mancanti della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare;
tolto: b) previo concorso per titoli e per esami:
tolto: 1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;
tolto: 2) dai marescialli in servizio permanente della Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianita' di grado nonche' dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso di cui alla lettera b) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali. Il requisito dell'eta' deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-08;233~art3 · fonte del testo