Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento che siano raggiunti dai limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decedano sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alla tabella allegata, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti d'eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli nell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello nel quale si verificano gli eventi di cui al precedente comma, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887. Nel caso di cessazione dal servizio permanente per limiti d'eta', gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti d'eta' previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel caso di giudizio di permanente inabilita' gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.

Testo vigente dal 16 marzo 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-01;43~art5 · fonte su Normattiva