Al maggior onere di lire 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 marzo 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-01;43~art6 · fonte su Normattiva