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Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 8, fino, alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, per l'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, si osservano le seguenti norme: ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle armi navali: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,5 volte, con arrotondamenti per eccesso, i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro II e del quadro VI della tabella 2 riportata in allegato B alla presente legge; ruolo speciale dei Corpi del genio navale e di commissariato: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni, rispettivamente, del quadro IV e del quadro X della tabella 2 riportata in allegato B alla presente legge; ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari a 1,2 volte i corrispondenti numeri risultanti dalle disposizioni del quadro XII della tabella 2 riportata in allegato B alla presente legge.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;626~art10 · fonte del testo