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I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data. Qualora occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede all'integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli gia' iscritti nei quadri stessi. Per i gradi per i quali nell'anno di entrata in vigore della presente legge non era prevista la formazione dei quadri di avanzamento a scelta si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' state determinate le aliquote di valutazione per l'anno successivo, esse restano invariate e sono operanti per i quadri di avanzamento da formarsi secondo le norme della presente legge.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010
