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I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei tenenti di vascello dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle Armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto della Marina; dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sono aumentati di due anni. Sono altresi' aumentati di due anni i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei capitani appartenenti ai seguenti ruoli alimentati anche dai sottufficiali: Arma dei carabinieri, servizio automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione dell'Esercito; Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo assistenti tecnici, Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010
