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[1]Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, gli ufficiali dei ruoli speciali appartenenti ai gradi di capitano di corvetta e di sottotenente di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:
[2]capitano di corvetta..................... 5 anni; sottotenente di vascello................... 5 anni.
[3]Qualora per effetto della disposizione di cui al precedente comma nei gradi di capitano di corvetta non si verifichi nell'anno un numero di vacanze corrispondente alle promozioni previste per i tenenti di vascello, tali promozioni sono conferite in eccedenza all'organico dei capitani di corvetta. Dette eccedenze sono computate ai fini della copertura del totale complessivo dei posti di organico di capitano di fregata e capitano di corvetta del corrispondente corpo e sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i sottotenenti di vascello dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, se giudicati idonei, sono promossi al grado di tenente di vascello al compimento della permanenza minima nel grado prevista dal primo comma del presente articolo anche se non esistano vacanze in detto grado. Le conseguenti eccedenze nel grado di tenente di vascello dei ruoli speciali sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010
