Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, prestazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attivita' per conto di quest'ultimo devono essere approvate dai Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l'esecuzione.

Testo vigente dal 28 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art6 · fonte del testo