Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa puo' disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un commissario straordinario. Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alla struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale sono assoggettati all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro.

Testo vigente dal 28 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art7 · fonte del testo