Art. 13 — Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti
[1]Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichita' e belle arti, il cui numero complessivo e' fissato in 66, cosi' suddistinto:
[2]Soprintendenze alle antichita................. n. 25 Soprintendenze alle gallerie.................. n. 16 Soprintendenze ai monumenti.................. n. 15 Soprintendenze ai monumenti e gallerie............. n. 10 Alle Soprintendenze alle antichita' sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e galleria sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione. L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento. Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro e' preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte: alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore. La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite.
Testo vigente dal 12 dicembre 1961
