Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Art. 24 — Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro

Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, conservando l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.

Testo vigente dal 12 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264~art24 · fonte su Normattiva