Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Art. 35 — Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche

L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, e' abrogato con effetto dal 91° giorno dall'entrata in vigore della presente legge. La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire e' ridotta, con effetto dal 1 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.

Testo vigente dal 12 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264~art35 · fonte su Normattiva