Art. 35 — Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, e' abrogato con effetto dal 91° giorno dall'entrata in vigore della presente legge. La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire e' ridotta, con effetto dal 1 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.
Testo vigente dal 12 dicembre 1961
