Art. 37 — Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi. Il collocamento nei ruoli aggiunti non e' consentito a coloro che al compimento del 65° anno di eta' non si trovino ad avere una anzianita' complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, o di servizio statale non di ruolo per il quale e' fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.
Testo vigente dal 12 dicembre 1961
