L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonche' il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II, e III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse. Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale appartenente a quella data medesima, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e' per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.

Testo vigente dal 12 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264~art6 · fonte su Normattiva