Art. 17 — Commissione paritetica
Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, e' istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da quattro dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e relativi supplenti nonche' da un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario. La Commissione dovra' procedere alla identificazione concreta dei profili professionali e pronunciarsi su ogni questione che potra' insorgere e sara' sottoposta al suo esame. Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. L'inquadramento di cui al presente articolo avverra' entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 26 agosto 1982
