E' istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:

  • a)un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • b)un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • c)un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
  • d)un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
  • e)un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;
  • f)un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;
  • g)tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • h)un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni;
  • i)un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • l)due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle co- operative agricole produttrici;
  • m)un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo l7;
  • n)un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;
  • o)un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;
  • p)un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;
  • q)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • r)un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art14 · fonte su Normattiva