Art. 2 — Mercato risicolo
In attuazione di quanto prevedono il secondo comma dell'articolo 71, l'articolo 72 e l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati, e per le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso, l'Ente nazionale risi e le regioni interessate concordano i rispettivi interventi per la regolazione del mercato risicolo, sulla base di una programmazione annuale.
Testo vigente dal 26 agosto 1982
