Art. 5
Indirizzo e coordinamento
[1]Art. 9, c.1, D.L. n. 57/82 conv. con mod. L. n. 187/1982 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali ed di ogni altro soggetto pubblico avvalendosi anche dei poteri sostitutivi. Tra i soggetti utilizzabili per le finalita' di cui al presente testo unico si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.
[2]Idem., c.4; Artt. 4 e 6, L.n. 64/1986 2. A tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede mediante lo speciale ufficio costituito e organizzato con propri decreti, i cui oneri relativi alla dotazione di mezzi e di personale fanno carico al fondo di cui al precedente articolo 3; nello ambito del predetto ufficio e' utilizzato, per quanto possibile, il personale alle dipendenze dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva