L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per, la gestione assistenza. Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo. Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindi giorni, dall'approvazione del Consiglio nazionale.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art29 · fonte su Normattiva